Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge tende a rafforzare l'aderenza del nostro ordinamento al dettato costituzionale in materia di giusto processo e a renderlo coerente con le disposizioni di cui alla normativa internazionale in materia minorile, adottandone termini e concetti, come ad esempio quello di «responsabilità genitoriale», introdotto dal regolamento (CE) 2001/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.
      Si è posta particolare attenzione, quindi, a sottolineare la centralità del minore e della tutela dei suoi diritti, riconoscendogli piena veste di parte e prevedendo espressamente per il curatore speciale, che lo rappresenta processualmente, il diritto ad avvalersi del difensore, secondo la normativa sul patrocinio a spese dello Stato. Anche le norme che riguardano l'ascolto del minore sono state riformulate al fine di creare, con una disciplina aderente alle esigenze delle persone in età evolutiva, le migliori condizioni affinché la loro opinione possa essere sentita opportunamente al fine della sua debita considerazione.
      Analogamente si è operato per riportare il giudice alla sua posizione terza ed imparziale, eliminando residuati di processo inquisitorio ancora presenti nella disciplina vigente: ad esempio nella possibilità della ricezione verbale del ricorso da parte del Presidente, che lo renderebbe in buona sostanza autore dell'atto introduttivo del procedimento, e in una articolazione

 

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puntuale e precisa dei provvedimenti urgenti ante causam.
      Sul piano della legittimazione attiva per i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale, se ne è prevista la titolarità anche ad «organismi di protezione dell'infanzia», sia in aderenza realistica con quanto effettivamente avviene (la segnalazione dei servizi territoriali che li rende «attori occulti» è una modalità ricorrente di attivazione dell'autorità giudiziaria nei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale), sia in ragione della concreta attuazione degli uffici del Garante dell'infanzia sul territorio; si è prevista la legittimazione attiva del minore sedicenne in coerenza con le altre disposizioni civilistiche sulla sua «capacità anticipata».
      I diritti della difesa, talvolta compromessi da prassi distorsive, sono stati più accuratamente previsti e regolamentati, nella fase introduttiva e in quella istruttoria; sono stati limitati i provvedimenti di urgenza a ipotesi di grave pregiudizio per la salute psico-fisica del minore, prevendendone la caducazione ove non confermati in termini brevi. I termini sono stati semplificati. È stato previsto che gli atti siano sempre accessibili, limitando la decretazione degli stessi alla sola ipotesi di necessità di rendere non conoscibile il luogo nel quale si trova il minore.
      Viene proposta una disciplina dell'istruttoria nella quale il principio del contraddittorio e il diritto della difesa sono salvaguardati e ribaditi. Si è posta particolare attenzione ad armonizzare il rito ispirato ai princìpi del giusto processo con la rilevanza pubblicistica dell'interesse del minore e della sua tutela.
      La presente proposta riprende il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Camera n. 4294, divenuto atto Senato n. 3048), integrato da significativi contributi elaborati da un gruppo di lavoro costituito da magistrati, avvocati ed operatori minorili.
 

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